Bonifica Vetrificazione e Prova di Tenuta Cisterne di Gasolio,
Cacciatori Ditta Specializzata nello Smaltimento e Bonifiche opera da quattro generazioni nel settore dell’ambiente, oggi vanta di operai professionisti addetti agli spazi confinati e di macchinari di nuova tecnologia, La pulizia o il lavaggio della cisterna viene eseguito con canal-jet ad alta pressione adatto a disincrostare e a smuovere tutte le impurità che si formano nel serbatoio.
Bonifica Cisterne
La bonifica cisterne e il suo Risanamento
Per risanamento definitivo si intende la realizzazione di un sistema a doppia parete con intercapedine monitorata. Tali sistemi si realizzano generalmente fissando all’interno del serbatoio una seconda parete in materiale compatibile col liquido contenuto. Deve essere quindi prevista l’adozione di idoneo sistema di monitoraggio in continuo delle perdite o sistemi equivalenti di riconosciuta idoneità, specificando eventuali limitazioni delle condizioni sia di applicazione che di esercizio. Deve, infine, esser adottato idoneo sistema di controllo dell’eventuale deformazione del materiale che costituisce l’intercapedine. Prima delle operazioni di risanamento deve essere verificata la tenuta secondo metodi riconosciuti3 e l’integrità strutturale mediante adeguate prove che ne garantiscano l’applicabilità. All’atto della verifica dell’integrità strutturale con eventuale giudizio di recuperabilità, e dell’operazione di risanamento con relativo collaudo, il responsabile4 della ditta esecutrice dovrà rilasciare una dichiarazione di conformità alle norme tecniche di riferimento. info provenienti “ARPA”
Prove di tenuta Cisterne di Gasolio
e verifica dell’integrità strutturale:
L’esercizio del serbatoio deve avvenire in condizioni di sicurezza ambientale. A tale fine i serbatoi interrati esistenti, non realizzati secondo le prescrizioni previste per i nuovi impianti (doppia parete), devono essere sottoposti a controlli di tenuta, secondo la periodicità stabilita dal Regolamento locale d’Igiene del Comune in cui il serbatoio è installato o, in carenza, dal R.T.I.L. Per quanto riguarda i controlli periodici il R.T.l.L. della Regione Lombardia prevede: 19 – Per nuovi serbatoi … omissis… “Devono essere fatti controlli periodici a cura dei proprietari con frequenza e modalità stabiliti, caso per caso, dall’E.R.18…”; – Per serbatoi esistenti, “… possono, da parte del Sindaco su parere dell’E.R.19 essere date disposizioni di adeguamento alle prescrizioni suddette, in relazione a particolari situazioni di rischio connesse con lo stato di conservazione del manufatto, le prove di tenuta e la natura delle sostanze contenute. I serbatoi interrati, installati da più di 15 anni, vanno sottoposti a controllo.” – Per serbatoi di combustibile uso riscaldamento per civili abitazioni … omissis “… per le nuove installazioni vanno adottate le prescrizioni di cui sopra, fermo restando quanto previsto per la Sicurezza e Prevenzione Incendi. Per gli esistenti si deve provvedere e documentare a cura del proprietario l’esecuzione di controlli sulla tenuta a 15 anni dalla installazione e ogni ulteriori 5 anni.” Oltre al termine tassativo di 15 anni dalla data di installazione (e ogni ulteriori 5 per serbatoi civili esistenti uso riscaldamento) si ritiene possano dunque essere date, da parte del Sindaco su parere dell’E.R., in relazione a particolari situazioni di rischio, anche ulteriori disposizioni in merito alla periodicità dei controlli. Tant’è che il RIL del Comune di Milano prevede espressamente che sui serbatoi interrati a parete singola privi di bacini di contenimento, vengano comunque effettuate, dopo 30 anni (20 per liquidi nocivi o irritanti) dall’installazione, prove di tenuta con frequenza almeno annuale (si riveda il paragrafo 3.4.1). In tale ottica, laddove non già espressamente previsto dai R.l.L. (come nel citato caso di Milano), questa Agenzia ritiene, che la frequenza delle prove di tenuta, quale principale strumento di controllo periodico a tutela dell’ambiente contro eventuali perdite da impianti esistenti, possa essere determinata come segue, in base alla vetustà del serbatoio e all’effettuazione degli interventi di risanamento:
- Superiore a 30 anni o sconosciuta non risanato: “annuale”
- Compresa tra 15 e 30 anni non risanato: “biennale”
- A partire dal 5° anno dal risanamento risanato: “triennale”
Le prove di tenuta vanno distinte dalla verifica dell’integrità strutturale cui è subordinato il risanamento. La differenza sostanziale risiede nel fatto che la verifica di integrità strutturale mira a valutare, oltre che l’assenza di perdite, anche le condizioni strutturali del serbatoio stesso e delle condizioni di installazione
Tali verifiche devono comprendere, in particolare, anche la misura dello spessore delle pareti del serbatoio e dello stato di conservazione del rivestimento interno. Vi è, inoltre, una tempistica diversa: la verifica di integrità deve essere eseguita preliminarmente al risanamento per assicurare un livello di maggior sicurezza ambientale ed un prolungamento della vita economica del serbatoio, mentre le prove di tenuta hanno carattere periodico ed una frequenza stabilita dal R.l.L. comunale. Le prove di tenuta si distinguono in:
- prove di tipo “speditivo”: basate sul controllo differenziale del livello del liquido contenuto nel serbatoio prevedendo la rilevazione contestuale dei valori di temperatura della massa liquida al fine di poter procedere alle compensazioni dei dislivelli riscontrati; le prove di tipo speditivo, che possono richiedere tempi lunghi di osservazione, sono di norma applicabili a serbatoi di tipo civile, di capacità inferiore a 15 m3 .
- prove di tipo “strumentale”: basate sul controllo della tenuta del serbatoio con metodiche di riconosciuta validità a livello europeo o internazionale, quali quelle riconosciute da UNICHIM (Manuale n.195 parte 1-Edizione 2000 e n. 195 parte 2- Edizione 2003 “Prove di Tenuta su serbatoi interrati”).
I risultati delle prove devono essere conservate a cura del proprietario, ovvero dal conduttore dell’impianto. Nel caso la prova attesti la mancata tenuta del serbatoio deve essere data comunicazione immediata alle autorità competenti ai sensi degli art. 242 e 245 comma 2 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.; qualora poi fosse accertata l’eventuale dispersione di sostanze pericolose nella matrice ambientale dovrà essere intrapreso l’iter di bonifica secondo le modalità e procedure imposte dalla parte IV titolo V del D.lgs. 152/06 e s.m.i. Le prove di tenuta devono essere effettuate da personale tecnico qualificato. A tale riguardo, in mancanza di disposizioni che prescrivano specifici requisiti, si ritiene che le prove di tenuta possano essere eseguite da un tecnico di comprovata esperienza e/o documentata qualifica nell’utilizzo dei metodi di prova e specifica conoscenza delle caratteristiche di pericolosità delle sostanze trattate. Dovrà essere rilasciata una certificazione dei risultati ottenuti che contenga altresì indicazioni relative alla metodologia utilizzata, alle condizioni esecutive e ai limiti di rilevabilità.
Bonifica interna e pulizia delle Cisterne o Serbatoi
Ogni operazione di dismissione deve prevedere interventi di bonifica interna e pulizia, ossia di completo svuotamento dei serbatoi e delle tubazioni (aeree e/o interrate), dai fluidi o residui ancora contenuti nei manufatti. Tale operazione è da considerarsi propedeutica sia alle attività di rimozione, che di messa in sicurezza o di riutilizzo. Dev’essere condotta da personale qualificato e ditte autorizzate al trasporto e smaltimento dei rifiuti derivanti dalle attività di bonifica interna e pulizia secondo quanto specificato al paragrafo 6.3.4 Smaltimenti.
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